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STATUTO SOCIALE 
 

“ASSOCIAZIONE UN MONDO DI SORRISI” per la cooperazione internazionale

 

 DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Articolo 1
E' costituita l'Associazione di volontariato e di solidarietà sociale denominata:

“ASSOCIAZIONE UN MONDO DI SORRISI” per la cooperazione internazionale

in sigla A.P.S. UN MONDO DI SORRISI.

L’Associazione è apartitica, ha carattere di utilità sociale e svolge attività nei settori dell’assistenza sociale nazionale e internazionale, compresa istruzione e formazione, nei confronti di persone particolarmente disagiate, in difficoltà e/o portatrici di handicap. L’Associazione perseguendo in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e rientra nella disciplina prevista nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

In connessione con quanto sopra detto l’Associazione, ottenuta l’iscrizione nell’Albo Regionale delle ONLUS, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione, mediante l’utilizzo dell’acronimo “ONLUS”.

 

Articolo 2
L'Associazione ha sede legale in Almese (TO), Italia, in via Rocci n. 14 con operatività nazionale ed internazionale senza alcuna limitazione.

Ricorrendone i presupposti, nei tempi e modi di prassi e di legge, essa tenderà altresì al suo riconoscimento quale O.N.G. – Organizzazione Non Governativa di cooperazione internazionale.

 

Articolo 3
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi operative periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia amministrativa e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: “UN MONDO DI SORRISI” seguito dall'indicazione della località della sede. Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovranno essere indicati gli acronimi ONG/ONLUS (Organizzazione non governativa / Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

 

Articolo 4
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta).

 

Articolo 5
L’Associazione in particolare, intende perseguire i seguenti scopi:

-  promuovere una cultura di pace, di solidarietà e comprensione tra i popoli e le culture;

-  promuovere l'affermazione dei diritti umani con iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

-  intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in favore delle vittime - in particolare civili - dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze fisiche, psicologiche e sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;

-  portare soccorso alle vittime di calamità naturali;

-  promuovere la scolarizzazione di ogni ordine e grado;

-  assistere, curare e sostenere mediante opportune iniziative e progetti, singoli individui o categorie in particolare stato di bisogno a causa di malattie, povertà, discriminazioni o qualunque altro tipo di sofferenza fisica o mentale;

-  combattere la povertà e il sottosviluppo economico, sociale e culturale.

-  assistere e curare i bambini, le famiglie, le donne, gli anziani, le persone affette da handicap fisici o psichici, ed ogni altra categoria sociale che necessita d’aiuto.

-  attuare operazioni in difesa dell’ambiente naturale, degli ecosistemi, della biodiversità e promuoverne la tutela da parte delle Autorità preposte.

 

Articolo 6
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per meglio raggiungere le proprie finalità sociali, l’Associazione potrà:

-  provvedere a cure e assistenza socio – sanitaria sia a carattere d’emergenza, sia a carattere permanente di lungo periodo costruendo, organizzando e/o gestendo ospedali, centri di riabilitazione, comunità di recupero, case famiglia;

-  garantire l'assistenza sanitaria di base in zone di guerra o in zone di sottosviluppo, con particolare riferimento ai problemi materno – infantili anche tramite la realizzazione e/o la gestione di strutture atte alla cura ed alla tutela dei bambini come case famiglia, comunità di assistenza e recupero, orfanotrofi, asili e qualunque altra struttura destinata alla protezione sia del bambino che della sua famiglia ed al loro sostegno anche economico, quando necessario;

-  studio e realizzazione di progetti mirati al sostegno del bambino nel suo contesto famigliare e sociale, anche tramite l’attuazione di “adozioni a distanza”;

-  addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico – chirurgiche, socio - sanitarie e di assistenza più urgenti in situazioni d'emergenza;

-  la realizzazione di progetti umanitari di assistenza e sostegno ai prigionieri e ad altri detenuti, in qualunque contesto, anche connessi a situazioni di conflitto;

-  la realizzazione di programmi a breve, medio e lungo periodo nei paesi in via di sviluppo;

-  la realizzazione di interventi in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali;

-  la selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile sia in Italia che all’estero e la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;

-  fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività e sulle realizzazioni dei progetti, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche o qualunque altro tipo di prodotto editoriale, realizzazione siti internet e produzioni a carattere multimediale, video e informatico;

-  promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani, della salute, del sottosviluppo, della scuola, delle differenti forme di disagio o discriminazione;

-  organizzare e/o gestire scuole, istituti di formazione, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche a carattere professionale e di formazione specifica;

-  assistere, sostenere e collaborare con singoli individui, comunità, stati, governi o altre associazioni, enti e istituzioni non a scopo di lucro oppure organismi nazionali ed internazionali nella realizzazione dei loro progetti purché in sintonia con gli scopi del presente statuto;

-  istituire e gestire servizi di pubblica utilità e solidarietà come i servizi di primo soccorso e di assistenza e trasporto tramite ambulanze in favore di malati o vittime d’incidente;

-  realizzazione e/o gestione di case famiglia, comunità di assistenza, case di riposo in favore di anziani;

-  realizzazione e/o gestione di case famiglia, comunità di assistenza, case rifugio per donne vittime di violenza fisica o psicologica oppure in situazione di disagio o vittime della prostituzione;

-  in riconoscimento del particolare valore che la cultura e la formazione religiosa riveste nella vita dell’essere umano e della sua importanza sociale, l’Associazione può acquistare, progettare, costruire, ristrutturare, restaurare e trasformare edifici e beni immobili di qualunque genere e destinazione in luoghi di culto da trasferire per donazione o comodato d’uso gratuito o affitto (secondo la decisione insindacabile del Consiglio Direttivo) agli Enti od Istituzioni di qualunque tradizione religiosa da destinare al servizio delle popolazioni del territorio in cui si trovano;

-  promuovere il coinvolgimento dei giovani delle istituzioni scolastiche nel volontariato attivo e passivo in favore dell’Associazione, sottolineando il valore educativo e formativo della solidarietà in ambito nazionale ed internazionale;

-  promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi destinati alle attività ed ai progetti dell’Associazione.

 

PATRIMONIO

Articolo 7
Il patrimonio sociale è costituito da:

-  Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

-  Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione

- Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.

 

Articolo 8
Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali; da contributi, lasciti, donazioni, legati e liberalità a qualunque titolo di privati sostenitori, di enti o istituzioni, di organismi nazionali e internazionali, da Comuni, Province, Regioni, Governi e da sponsorizzazioni, nonché da eventi e manifestazioni per la raccolta di fondi e da attività commerciali marginali.

 

Articolo 9
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di aprile successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS o ONG che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

SOCI

Articolo 10
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa o razziale.

 

Articolo 11
I membri dell'Associazione si distinguono in:

-  Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

-  Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie.

-  Soci Benemeriti. Sono coloro che si sono distinti particolarmente nel diffondere e sostenere le attività dell’Associazione.

 

Articolo 12
La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile.

La qualifica di Socio Benemerito si ottiene quale riconoscimento onorifico per l’attività svolta in favore dell’Associazione e viene decisa dal Consiglio Direttivo e conferita dal Presidente o da un suo delegato, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo. In quanto carica onorifica il Socio Benemerito non è tenuto al versamento della quota associativa annuale. Possono assumere la qualifica di Socio Benemerito anche i Soci Fondatori o Ordinari se proposti dal Consiglio Direttivo. Il Socio Benemerito non è sottoposto a scadenza e quindi considerato a vita.

 

Articolo 13
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile tanto per atto tra vivi quanto a causa di morte.

La qualità di Socio si perde per:

-  Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo

-  Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

-  Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione.

-  Mancato pagamento della quota associativa annuale, tranne per i Soci Benemeriti.

    

ASSEMBLEA

Articolo 14
L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari purché in regola con il pagamento della quota associativa e dai Soci Benemeriti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura  dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

 

Articolo 15
L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da affiggersi alla sede sociale o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata 5 giorni prima della riunione. E' in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto.

 

Articolo 16
Ogni Socio Ordinario, Fondatore o Benemerito ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 4 Soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

 

Articolo 17
L'Assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione.

 

Articolo 18
Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO – AMMINISTRAZIONE

Articolo 19
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri. I membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

 

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un VicePresidente, un Tesoriere e un Segretario.

 

Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso verbale o eventualmente scritto, inviato almeno 5 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed almeno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’ Assemblea e alla definizione annuale dell'ammontare delle quote sociali.

 

Articolo 22
Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

Articolo 23
Il Presidente, o in sua assenza il VicePresidente delegato dal Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA  -  SCIOGLIMENTO

Articolo 24
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all’approvazione di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo dal Presidente dell’Ente di Promozione Sociale di riferimento; essi giudicheranno ex bono ed equo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

 

Articolo 25
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti all’Associazione con diritto di voto. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva ogni diversa destinazione imposta per Legge.

 

Articolo 26
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento all’eventuale Regolamento interno dell’Associazione e comunque alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.